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TACHIGRAFO DIGITALE SCARICO DATI


Scarico dei dati delle carte conducente e della memoria del tachigrafo digitale
 
La DownloadKey II è il dispositivo più semplice ed immediato per lo scarico dei dati delle carte conducente e della memoria del tachigrafo digitale.

Il dispositivo presenta infatti due connettori: uno specifico per il tachigrafo seriale 6 pin (compatibile con tutti i marchi e modelli presenti nel mercato) ed uno USB per trasferire i dati in modo veloce ed affidabile su un computer.

E' sufficiente inserire il dispositivo nel tachigrafo per avviare lo scarico dei dati.

Non richiede alimentazione esterna, quindi è sempre pronta all’uso su veicoli e computer per velocizzare eccezionalmente lo scarico dati, non ci sono pulsanti, cavi o batterie... niente di più semplice!
Al termine dello scarico dei dati, un avvisatore acustico e la lucina verde vi daranno conferma del completamento dell'operazione.

Una volta scaricati i dati è sufficiente collegare la DownloadKey II al computer per procedere con l'archiviazione guidata dei dati.

Il dispositivo ha un ampia capacità di memorizzazione dei dati, in grado di conservare dati di 10 autisti/veicoli per oltre 15 anni.

Un piccolo software presente nel dispositivo consente anche la configurazione del dispositivo (si consiglia di mantenere le impostazioni di fabbrica).

E' inoltre possibile collegare il lettore di carte portatile alla DownloadKey II per scaricare le carte conducente in 30 secondi, senza carta aziendale e senza salire a bordo del veicolo.

Vantaggi a prima vista:

- Facilmente maneggiabile: compatta e leggera, facile da usare
- Conforme ai requisiti di scarico per flotte e officine
- Conforme ai requisiti di archiviazione per flotte e officine
- Trasferimento di dati dai tachigrafi digitali al computer
- Scarico dei dati dalla memoria di massa e dalla carta autista attraverso l'interfaccia frontale sui tachigrafi digitali
- Compatibile con il Downloadterminal

Contenuto della confezione:

· Chiave di scarico DownloadKey II

· CD-Rom con drivers e manuali in formato elettronico

· Manuale di istruzioni in italiano

· Prolunga USB 1m

Requisiti:

· PC con Windows 98, 2000, XP o Vista

· Internet Explorer 5.0 o successivi

· Una presa USB libera
 
Tachigrafo digitale e centri tecnici
 
Il tachigrafo digitale è lo strumento di registrazione dei periodi di guida, di riposo e delle velocità di guida presente negli autoveicoli, immatricolati in uno stato membro dell’Unione, e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci.
La normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada, Regolamento CE 561/2006, e quella nazionale, art.179 del Codice della Strada, prevedono che debbano essere equipaggiati di tachigrafo omologato e correttamente funzionante:
 i veicoli, adibiti al trasporto viaggiatori, atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente;
 i veicoli, adibiti al trasporto merci, di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate

Le eccezioni all’obbligo di utilizzo dell’apparecchio di controllo sono elencate nell’art. 3 del Regolamento CE 561/2006.
La gran parte dei tachigrafi installati sui veicoli sono analogici e registrano i dati su un supporto cartaceo detto disco diagrammale. 
Poichè i tachigrafi analogici mostrano delle debolezze nella prevenzione delle manomissioni o frodi è stata prevista la progressiva dismissione degli strumenti analogici in favore dei più evoluti tachigrafi digitali.
Il Regolamento CE 561/2006 ha introdotto dal 1° maggio 2006 l’obbligo da parte dei veicoli di nuova immatricolazione di essere muniti del nuovo tachigrafo digitale.
La stessa scadenza vale per i veicoli, immatricolati per la prima volta dopo il 1/1/1996, nei quali si debba sostituire l’apparecchio di controllo e la trasmissione dei segnali verso questo venga effettuata esclusivamente in modo elettrico e siano:
 adibiti al trasporto di passeggeri il cui numero di posti a sedere, incluso il conducente, sia superiore a 9 e che hanno peso massimo superiore a 10 tonnellate;
 adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate.

Omologazione del tachigrafo digitale
L’omologazione del tachigrafo è la procedura mediante la quale viene certificato che lo strumento in esame soddisfa i requisiti fissati nell’allegato I B del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione è l’autorità per il rilascio delle omologazioni di modello dell’apparecchio tachigrafico.
La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al Ministero.
Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
L’omologazione di modello è concessa dal Ministero a quei tachigrafi e carte tachigrafiche conformi al Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche.
Affinchè il Ministero rilasci la scheda di omologazione per l’apparecchio di controllo o per la carta tachigrafica, il richiedente deve presentare, per quanto previsto dall'allegato I B, capitolo VIII del regolamento (CE) n. 1360/2002:
 un certificato di sicurezza,
 un certificato funzionale,
 un certificato di interoperabilità.

Officine autorizzate ad operare sui cronotachigrafi CEE (analogici).
Le autorizzazioni ad operare sui cronotachigrafi CEE (analogici), che assegnano all'impresa richiedente un codice identificativo alfanumerico con il quale l'impresa medesima contrassegna i cronotachigrafi riparati, resteranno valide solo per i cronotachigrafi analogici finchè ce ne saranno sui mezzi in circolazione.
La attuale normativa prevede inoltre che potranno essere rilasciate autorizzazioni ad operare sui cronotachigrafi CEE soltanto a quelle officine che abbiano i requisiti previsti per i centri tecnici.
Nel caso in cui un'officina, autorizzata ad operare su cronotachigrafi CEE, rinunci alla autorizzazione per cessazione dell'attività o, semplicemente, per rinuncia all’attività di riparazione di cronotachigrafi analogici, il suo titolare o legale rappresentante dovrà, anzitutto, far pervenire all'ufficio metrico di competenza una comunicazione di cessata attività alla quale accompagnerà:
a) la consegna dell’autorizzazione ministeriale originale;
b) la consegna di tutti i punzoni, a percussione e a tenaglia, utilizzati;
c) la consegna dei registri per le operazioni.
L'Ufficio metrico comunicherà quindi al Ministero dello Sviluppo Economico la rinuncia all’autorizzazione da parte dell'impresa, allegando l’autorizzazione originale ed un verbale di deformazione dei punzoni consegnati.

Centri tecnici autorizzati
I centri tecnici autorizzati sono soggetti, quali ad esempio fabbricanti di veicoli equipaggiati con tachigrafo, fabbricanti di tachigrafi, officine di riparazione di veicoli ecc., che sono autorizzati, dal Ministero dello Sviluppo Economico, a svolgere le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.
I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su strada.
L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale dell’Ufficio metrico della Camera di commercio per svolgere l'esame istruttorio preventivo. 
I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono organizzare l’officina secondo i criteri che il sistema di certificazione della qualità richiede alle officine di taratura e prova.
Infatti i centri tecnici devono disporre di un sistema di garanzia della qualita', certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attivita' di taratura e prova di strumenti di misura.
Il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 10 agosto 2007. 
Il personale del centro tecnico, costituito per lo meno da un responsabile tecnico e da un tecnico, dovrà ottenere, da parte del fabbricante del tachigrafo, una documentazione che attesti la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di montaggio e riparazione.

Si evidenzia in modo particolare che il centro tecnico dovrà dotarsi di campioni di riferimento delle grandezze in esame, lunghezze e frequenze, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate ai campioni nazionali o internazionali delle grandezze in esame.
L'autorizzazione ha durata di un anno ed e' rinnovabile.
I diritti di segreteria da pagare alla Camera di Commercio sono di 370,00 € per la autorizzazione.
Per il rinnovo annuale di ciascuna autorizzazione sono dovuti 185,00 €.
Il sistema di garanzia della qualità e l’adempimento a tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento ministeriali di autorizzazione sono sottoposti a sorveglianza, tramite visite e verifiche ispettive non preannunciate, da parte della Camera di Commercio.
Nel caso in cui i centri tecnici sottoposti a sorveglianza, non rispettino le eventuali prescrizioni emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Camera di Commercio o dall’Ente di certificazione della qualità si attiva la procedura di sospensione ed eventualmente della revoca della autorizzazione.

Per un approfondimento sulle norme in materia e per consultare l'Elenco dei Centri Tecnici e delle Officine Autorizzate (Art. 3, comma 5 DM n. 361/2003) si rimanda al sito di Unioncamere.
 
Cronotachigrafo digitale
 
Il cronotachigrafo è lo strumento che consente la registrazione delle attività dei conducenti, dei chilometri percorsi e delle velocità.
Dal 1 maggio 2006 tutti i veicoli con massa massima ammissibile superiore alle 3.5 tonnellate o atti al trasporto di passeggeri oltre le 9 persone (conducente compreso) hanno l'obbligo di installazione del tachigrafo digitale.

E' stato inoltre modificato il regolamento dei tempi di guida (ed il codice della strada) ed è stata introdotta una nuova normativa sui tempi di lavoro e sulle modalità di controllo su strada e in azienda.
 
Tachigrafo digitale (specifiche)
 
Tachigrafo Digitale

Il tachigrafo digitale è il nuovo strumento di registrazione dei tempi e delle velocità.

Tale apparecchio di controllo deve essere installato obbligatoriamente su tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate o su quelli di trasporto viaggiatori superiori ai 9 posti. Il suo utilizzo è escluso solamente nei casi citati dal nuovo regolamento europeo 561/2006 (articolo 3) che ha recentemente modificato le disposizioni della normativa 3821/85.

Il nuovo apparecchio di controllo offre affidabilità e precisione superiori grazie alla tecnologia digitale che consente una più facile lettura delle attività effettuate e risulta difficile da manomettere. 

La registrazione delle attività avviene ora su supporti digitali. I dati vengono memorizzati sia sulle carte dei conducenti che sul veicolo all'interno della memoria dei tachigrafo.

Il tachigrafo digitale dispone ora di una sua memoria per la memorizzazione dei seguenti dati: 
- elenco conducenti
- elenco attività
- località di partenza/arrivo
- inserimenti manuali
- valore contachilometri
- dati azienda
- dati tecnici
- dati officine
- dati calibrazione
- dati controlli
- guide senza carta
- tentativi manomissioni
- eccessi di velocità
- profilo velocità ultime 24h

Il tachigrafo digitale dispone inoltre di una stampante integrata, così da consentire la generazione di documentazione necessaria per conducenti ed autorità di controllo.

Le carte dei conducenti memorizzano invece le attività svolte, i veicoli adoperati, i valori contachilometri e gli eventi/guasti avvenuti durante le loro attività.

Entrambi i dati registrati devono essere scaricati con una precisa periodicità indicata dal decreto ministeriale del 31 marzo 2006. Come per i dischi cartacei, tali registrazioni devono essere conservati per tutto il periodo indicato dalle normative vigenti (24mesi).

Il tachigrafo digitale dispone di una interfaccia di comunicazione standard per le operazioni di calibrazione/ispezione e per le operazioni di scarico dati. Attraverso tale interfaccia, i dispositivi di scarico sono in grado di effettuare l'operazione direttamente sul veicolo. 
 
TACHIGRAFO DIGITALE (domande frequenti)
 
Le normative sono già in vigore? Esiste un periodo transitorio o qualche deroga?

Le normative relative all'introduzione dei tachigrafo digitale e alle modalità di trasferimento ed archiviazione dei dati sono entrate in vigore dal 1 maggio 2006. A causa dell'esiguo numero di officine autorizzate iniziali è stato definito un periodo trasitorio per le operazioni di "prima calibrazione" che si è concluso il 15 gennaio 2006 come indicato dalla circolare del Ministero dei Trasporti N. 59857 del 6 dicembre 2006. Non esistono ulteriori deroghe.

E' proprio necessario commutare il tachigrafo digitale quando ci si ferma?

Certamente sì. Le normative vigenti richiedono che i conducenti indichino le attività effettuate a veicolo fermo durante l'orario di lavoro (lavoro, disponibilità o riposo). La nuova 561 e la direttiva n.15 del 2002 ribadiscono questo obbligo.
L'allegato tecnico della normative che introduce il tachigrafo digitale richiede che il dispositivo si ponga automaticamente sull'attività di lavoro (indicato con il doppio martello) quando ci si ferma con il veicolo. Se il conducente si ferma per effettuare l'attività di riposo (indicato con il lettino) dovrà indicarlo esplicitamente (attraverso il commutatore).
Il tachigrafo digitale inoltre azzera le ore di guida continue (4.30) solamente se si effettua il riposo di 45 minuti. Se il conducente si ferma e non indica esplicitamente l'attività di riposo il tachigrafo non sarà ingrado di contegiare tale periodo e quando si riprende la guida il dispositivo continuerà a segnalare il mancato riposo. Anche il secondo conducente è tenuto ad indicare le sue attività.
E' responsabilità dell'azienda fornire indicazioni ai propri dipendendi circa l'utilizzo del tachigrafo e controllare sull'utilizzo corretto dello stesso.

Il tachigrafo digitale registra tutti gli eccessi di velocità?

Sì. Il tachigrafo digitale memorizza in automatico ogni eccesso di velocità superiore al limite per la tipologia di veicolo. 
Di ogni eccesso di velocità viene registrato la data, l'ora, la durata, la veloctà massima raggiunta e quella media. Viene inoltre registrato anche la carta conducente presente al momento nel tachigrafo.
Il tachigrafo digitale non è però in grado di determinare il limite massimo di velocità a seconda della tipologia di strada.
Esiste inoltre la registrazione dettagliata dell'andamento di velocità per le ultime 24 ore di guida. Questa informazione non può essere visualizzata su display, ne tantomeno stampata. Per accedere al dato è necessario scaricare la memoria di massa del tachigrafo ed uno specifico software di visualizzazione.

I padroncini sono esentati dalle operazioni di scarico e archiviazione dei dati?

Assolutamente no. Il padroncino, come le aziende, sono tenute alle operazioni periodiche di trasferimento ed archiviazione dei dati, nonchè a conoscere le funzionalità dell'apparecchio di controllo e al rispetto delle normative relative ai tempi di guida e di riposo.

Dove mi devo rivolgere per la prima calibrazione e la verifica annuale?

Con il nuovo decreto del 10 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico viene confermato il principio dell'operatività dei centri tecnici autorizzati su ogni marchio di tachigrafo digitale presente sul mercato, come anticipato in via transitoria dalla circolare ministeriale n. 2/2006/DGAMTC del 3 agosto 2006.

L'azienda deve provvedere alla formazione dei propri dipendenti?

Certamente sì. Come indicato dal Decreto del 31 marzo 2006 l'azienda deve provvedere alla formazione dei propri dipendenti e deve inoltre controllare l'utilizzo corretto dell'apparrecchio di controllo.

La carta del conducente è dell'azienda o del dipendente?

La carta del conducente è strettamente personale. Se il rapporto di lavoro termina il conducente porta con sè la propria carta, anche se la richiesta di emissione è stata effettuata dall'azienda.

E' possibile richiedere più carte aziendali?

Sì. E' importanet comunque che l'utilizzo di tali carte sia delegato solo al personale autorizzato.

Per quanto tempo è necessario conservare i dati in azienda?

Tutti i fogli di registrazione provenienti da tachigrafi analogici, i dati scaricati da carte conducenti e tachigrafi digitali e le eventuali registrazioni manuali generate in caso di malfunzionamento degli apparecchi di controllo devono essere conservati presso l'azienda per un periodo minimo di 24 mesi. Il periodo di conservazione dei dati è infatti stato esteso a 24 mesi dalla nuova direttiva n.15 del 2002 di recente introduzione.

Cosa succede se l'azienda non provvede allo scarico ed archiviazione dei dati?

Come per la mancanza dei dischi cartacei, è prevista una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda secondo l'articolo 12 della legge 727/78. E' necessario considerare inoltre che in caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa può incorrrere nella sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi dell'autorizzazione o del provvedimento di abilitazione al trasporto.

E' possibile affidarsi alle officine per lo scarico dei dati?

E' possibile affidare la gestione e la conservazione dei dati a soggetti terzi purchè se ne sia comunicazione scritta ed immediata alla Direzione Provinciale del Lavoro.
I soggetti terzi che erogano il servizio devono garantire la riservatezza e la segretezza dei dati. Si consiglia inoltre di affidarsi solamente a coloro che garantiscono (per scritto) l'autentiticità ed l'integrità dei dati e che dichiarino una piattaforma di archiviazione sicura dai comuni problemi di perdita di dati (rottura del computer, incendi/allagamenti, sottrazione dei dati, ecc..)
L'azienda deve, in ogni caso, effettuare l'attività di controllo nei confronti dei propri conducenti.

Come si effettua lo scarico dei dati?

Esistono diverse soluzioni per lo scarico dei dati.
Per il padroncino può essere sufficiente una DownloadKey che consente di scaricare i dati sia della carta conducente che del tachigrafo in un unica semplice operazione.
Per le aziende di piccole dimensioni si consiglia il TIS-Compact che consente, oltre allo scarico, anche la stampa e l'esportazione dei dati.
Per le aziende più grosse è raccomanadato l'utilizzo di un software gestionale come TIS-Office, che, grazie alla sua modularità, può adattarsi alle esigenze dell'azienda fornendo validi strumenti di lavoro.
Infine, per la semplificazione delle operazioni di scarico, esistono dei terminali di scarico dati autonomi.
 
Novità in materia di scarico e conservazione dei dati dal tachigrafo digitale e dalla carta conducente
 
E’ stato pubblicato il Regolamento Commissione CE 1/7/2010 n. 581/2010/UE (GUCE 2/7/2010 n. L 168) Regolamento sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente. Perché la Commissione Europea ha emanato nuove tempistiche di scarico? La Legislazione precedente prevedeva che ogni stato membro adottasse dei tempi con propri provvedimenti ispirati a termini di scarico “di massima” coerenti con le indicazioni generali dettati dall’art. 10 del Regolamento CE 561/2006. Attualmente la materia è regolata in Italia dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 (G.U. 12/4/2006 n. 86) recante, appunto, “modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98”. 

Tale decreto prevede che i periodi massimi per il trasferimento dei dati, secondo la normativa nazionale in vigore sino al 21 luglio 2010, per quanto riguarda il tachigrafo digitale deve avvenire al massimo entro tre mesi, mentre per la carta del conducente il periodo non deve superare le tre settimane. Si è reso necessario allora adeguare ed uniformare i periodi di scarico per tutti i paesi S.E.E. Pertanto, a seguito dell’armonizzazione raggiunta con il nuovo regolamento, il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati, a partire dal 22 luglio 2010, (ma l’applicazione è rimandata dal 30 settembre), non deve superare: • 90 giorni per lo scarico dati dal tachigrafo digitale • 28 giorni per lo scarico dati dalla carta del conducente. Per lo stesso periodo e per le medesime finalità devono essere conservati, con firma elettronica, i dati di registrazione dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002. 

I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio. Vedasi la presentazione allegata sulle modalità e tenuta dei dati da parte delle aziende di trasporto. I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo. 
Si ricorda che le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi: 1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo; 2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo. Pertanto, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 va rivisto alla luce delle modifiche introdotte a partire dal 22 luglio 2010 di cui sopra, rimanendo in vigore la restante parte. 

Di particolare interesse appare, a parere di chi scrive, la premessa n. 3 del Regolamento in questione, laddove testualmente recita: ”Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività”… .. Infatti, non era per niente scontato, ed il preambolo appare molto opportuno e puntuale nel precisarlo, che il periodo di computo dei termini massimi per lo scarico della tessera conducente e della memoria dell’unità di massa fosse riferito ai giorni di calendario oppure se fosse riferito ai giorni effettivamente lavorati. 
Ora, con la suddetta precisazione vengono sgombrati i dubbi interpretativi. Recita la regola che si considerano solo i giorni in cui è stata registrata un'attività. La precisazione non è da poco in quanto, vi sono molte situazioni in cui il veicolo non viene utilizzato anche per lunghi periodi. Secondo la interpretazione precedente l’azienda doveva comunque effettuare lo scarico in quanto il periodo preso in considerazione era avulso dalla circostanza che nell’intervallo di tempo il conducente avesse effettuato attività o meno. Quindi, va necessariamente fatta una distinzione tra il computo dell’intervallo di tempo relativo al possesso dei dati registrati dal tachigrafo analogico o digitale con riferimento al giorno in corso ed ai 28 giorni precedenti necessari per concretizzare un controllo efficace, che si considerano ancora, giusto il disposto del Reg. 3821/85, in giorni di calendario, indipendentemente dal numero di attività svolte, e tra il computo della tempistica per lo scarico dei dati ai fini della loro conservazione presso l’azienda che va considerato in periodi di attività svolte.

Il "tachigrafo digitale" è stato introdotto dall'Unione europea con il Regolamento CE n° 1360/2002 che ha integrato il Regolamento CEE n° 3821/85 con l'allegato tecnico I B.
Il regolamento 1360/2002 prevede l'utilizzo di questo strumento digitale, per i mezzi di nuova immatricolazione, al posto del vecchio cronotachigrafo CEE, adeguando così questo strumento al progresso tecnico.

In Italia il Regolamento 1360/2002 è stato recepito con il DM 31 ottobre 2003, n. 361 , rinviando ai successivi DM 11 marzo 2005 e DM 23 giugno 2005 la normazione delle modalità di rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione, nonché il rilascio delle carte tachigrafiche.
L'introduzione del tachigrafo digitale è stata più volte rinviata a causa dei ritardi degli Stati membri, fino ad arrivare alla pubblicazione del Regolamento CE 561/2006 che stabilisce l'obbligo di installazione del nuovo dispositivo per tutti i mezzi per il trasporto di merci su strada con portata massima superiore a 3,5 tonnellate e quelli adibiti al trasporto passeggeri il cui numero sia superiore a nove compreso il conducente, a partire dal 1° maggio 2006. 

I mezzi immatricolati prima di tale data potranno continuare ad utilizzare i vecchi cronotachigrafi analogici. Questi potranno altresì essere riparati dalle officine autorizzate le quali potranno anche effettuare i controlli annuali, se previsto nella loro autorizzazione. Nel caso in cui un vecchio cronotachigrafo non possa più essere riparato questo potrà essere sostituito solo con un nuovo tachigrafo digitale.

Fino a che non saranno autorizzati centri tecnici abilitati ad effettuare le operazioni di taratura il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale, per documentare l'attività di guida e riposo, dovrà avvalersi dei fogli di registrazione omologati utilizzabili per dispositivi di controllo analogico, annotandovi manualmente tutte le informazioni relative al veicolo condotto, all'itinerario e ai chilometri effettivamente percorsi. Nella parte posteriore andranno annotati i tempi di guida e riposo in occasione delle pause prescritte ovvero al termine del viaggio. I fogli dovranno essere conservati dal conducente e dall'impresa per i tempi richiesti dalla normativa vigente. 

CENTRI TECNICI
Tutte le operazioni inerenti i tachigrafi digitali, devono essere eseguite da Centri Tecnici autorizzati dal MAP, previa domanda inoltrata all'ufficio Metrico, a norma del DM 11 marzo 2005.
Possono essere autorizzati i seguenti soggetti:

§ Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia;
§ Fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri;
§ Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di apparecchiature di controllo, nonché le officine concessionarie;
§ Le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico.

L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale, previo accertamento della permanenza dei requisiti, da parte della camera di Commercio, ed è specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante. Quindi, per uno stesso Centro Tecnico, potranno coesistere più autorizzazioni.
I requisiti che i centri Tecnici devono possedere sono stabiliti nei punti 1 e 2 dell' allegato al DM 11 marzo 2005. Essi sono alquanto impegnativi; ad esempio, le officine che intendono svolgere anche i controlli periodici devono disporre di un sistema di garanzia della qualità (almeno in fase di rinnovo dell'autorizzazione), disporre di strumentazione certificata e campioni di lavoro verificati. Il DM 21 febbraio 2006, modificando quanto precedentemente disposto, permette ai soci, ai dirigenti e al personale del Centro Tecnico di partecipare ad imprese che svolgano attività di vendita di veicoli, cui è correlata un'attività di trasporto e di locazione di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita.


Con DM 29 luglio 2005 il MAP ha stabilito i diritti di segreteria da versare alle Camere di Commercio. Gli importi sono di € 370,00 per la prima richiesta di autorizzazione, € 260,00 per le autorizzazioni successive alla prima e di € 185,00 per il rinnovo annuale. Il numero di ccp è il 11014453 intestato alla Camera di Commercio di Rovigo.

CARTE TACHIGRAFICHE
Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalla Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o sede entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza.
La richiesta di rilascio va inoltrata al Registro delle Imprese, via N. Bedendo, 4, tel. 0425 426461, previa compilazione dell'apposita modulistica e versamento dei diritti di segreteria pari a € 37,00 per ogni carta.
Nel caso le carte non vengano ritirate direttamente presso gli uffici della Camera di Commercio ma ne venga richiesta la spedizione, dovrà essere versato, oltre ai diritti di segreteria, un ulteriore importo di € 3,00 per spese di spedizione, per un totale di € 40,00 per ogni carta.
I diritti di segreteria devono essere versati esclusivamente su Conto corrente postale n. 11014453 intestato a Camera di Commercio - Piazza Garibaldi 6 - 45100 ROVIGO. NON è ammesso il pagamento in contanti allo sportello.
Nel caso le carte non vengano ritirate direttamente presso gli uffici della Camera di Commercio, dovrà essere versato, oltre ai diritti di segreteria, un ulteriore importo di € 3,00 per spese di spedizione. 
Il modulo di richiesta si compone di 4 pagine, che devono essere tutte compilate, sottoscritte dal richiedente e consegnate. L'invio di una modulistica non completa comporterà l'impossibilità di rilasciare il dispostivo nei tempi previsti.
Le carte sono di 4 tipi diversi, ed ognuna ha una propria funzione specifica a seconda che appartengano al conducente, all'impresa, all'officina o alle autorità di controllo.

- CARTA CONDUCENTE: è di colore BIANCO, richiesta dal conducente, personalizzata con la foto, firma e dati anagrafici dello stesso, ha validità di 5 anni.
- CARTA AZIENDA: è di colore GIALLO, richiesta dal titolare o dal legale rappresentante o da una persona da lui delegata, di un'azienda che possieda almeno 1 veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale, personalizzata con i dati dell'azienda, rilasciata dalla Nazione dove l'azienda ha sede legale, ha validità di 5 anni.
- CARTA OFFICINA: è di colore ROSSO, richiesta dall'officina autorizzata ad operare su tachigrafi digitali ed è utilizzata per l'installazione, l'attivazione, la calibrazione e la manutenzione dei tachigrafi digitali, ha un PIN di protezione che tutela l'impresa contro usi non autorizzati, è rilasciata dalla Nazione che ha autorizzato l'officina, ha validità di 1 anno.
- CARTA CONTROLLO: è di colore blu, è rilasciata alle Forze dell'ordine per effettuare controlli sui tachigrafi digitali ed accedere ai dati registrati dalla Camera di Commercio competente per territorio, è personalizzata con il nome dell'organismo di controllo, ha validità di 5 anni.

RINNOVO
Alla scadenza del periodo di validità le carte andranno restituite e si potrà richiedere il rinnovo, con le stesse modalità previste per il primo rilascio, entro il termine di quindici lavorativi antecedenti la data della scadenza.
Le carte devono essere altresì restituite in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta o abbia perso i requisiti necessari per il rilascio.
Il periodo di validità delle carte è di un anno per la carta dell'officina e di cinque anni per le altre.

MODIFICHE E SOSTITUZIONI
La modifica di una carta in corso di legalità riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto di emissione della carta. La sostituzione invece si rende necessaria in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta.
Il blocco e/o la sostituzione vanno richieste entro sette giorni dall'accertamento dell'evento. Ad eccezione del caso di furto o di smarrimento, che richiede anche la preventiva denuncia all'autorità di Polizia di Stato, sarà necessario sempre restituire la carta di cui si chiede la sostituzione. La validità della nuova carta sarà la stessa di quella sostituita. Modulistica e diritti di segreteria sono analoghi a quelli previsti per il rinnovo della carta, ad eccezione del caso di sostituzione per difetto della carta che viene rilasciata a titolo gratuito.
 
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